
| Lavoro Irregolare |
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| Notizie - Flash News | |||
| Venerdì 19 Settembre 2008 10:29 | |||
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L'INPS con Messaggio n. 20551 del 17 Settembre 2008 comunica che qualora venga rilevata una situazione di lavoro irregolare accertata in seguito al 12 Agosto 2006 e già trascorsa alla stessa data, la sanzione civile imputabile a tale situazione di evasione deve essere addebitata secondo le norme in vigore anteriormente alla legge 248/2006, senza l'applicazione del limite di 3.000,00. Qualora, invece, la situazione di evasione fosse stata prolungata oltre la data dell'11 Agosto 2006, anche per un solo giorno, e fosse, poi, cessata a seguito di ispezione, la sanzione civile deve essere addebitata applicando l'importo minimo di 3.000,00 euro per ogni lavoratore.
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