
| Esenzione dall'obbligo del minimale contributivo |
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| Notizie - Flash News | |||
| Giovedì 18 Settembre 2008 06:53 | |||
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La Corte di Cassazione, con Sentenza N. 12624 del 19 Maggio 2008, ha stabilito che tra le ipotesi di esenzione dell'obbligo del minimale contributivo per il settore Edilizia, tassative, è ricompresa anche la sospensione di attività aziendale senza l'applicazione della Cassa Integrazione Guadagni, purché essa venga previamente comunicata agli enti previdenziali, i quali provvederanno ad esguire tutti i controlli del caso. La mancata comunicazione comporta l'inefficacia dell'esenzione e, quindi, la sussistenza dell'obbligo contributivo.
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