
| Mobbing: Responsabiulità del Datore di Lavoro |
|
|
|
| Notizie - Flash News | |||
| Mercoledì 17 Settembre 2008 08:12 | |||
|
La Corte di Cassazione con Sentenza N. 22858 del 9 Settembre 2008 ha precisato che il mobbing consiste in una comportamento protratto nel tempo diretto a ledere il lavoratore. Tale comportamento, per essere identificato come mobbing, deve essere continuato nel tempo, e consistere in una pluralità di atti diretti alla persecuzione e all'emarginazione del dipendente, finalizzati, quindi, alla lesione sul piano professionale, sessuale, morale, psicologico o fisico. L'intento e la continuità distinguono tale condotta dai semplici atti illegittimi. Risulta, pertanto, illegittimo, da parte del datore di lavoro non adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale del dipendente. Il datore di lavoro è, perciò, responsabile, anche in assenza di una sua specifica intenzione lesiva, anche se il comportamento, identificabile come mobbing, venga posto in essere da un altro dipendente, in quanto non si è impegnato per rimuovere tale fatto.
|



