
| Il Contratto di Lavoro Intermittente |
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| Notizie - Flash News | |||
| Martedì 09 Settembre 2008 08:06 | |||
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Con la manvora legislativa posta in essere all'inizio di quest'estate, è stato reintrodotto, a partire dal 25 Giugno 2008, il contratto di lavoro intermittente.
Tale tipo di contratto lavorativo consente una maggiore flessibilità per il datore di lavoro, poiché permette di chiamare il dipendente a svolgere la propria attività lavorativa in modo discontinuo. Esso può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato, senza bisogno, nel primo caso, di giustificare la scelta secondo una delle quattro ragioni previste dalla legge. E', inoltre, possibile prorogare il contratto senza alcun limite temporale, ma non è possibile applicare ad esso la normativa prevista per i contratti a tempo parziale. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha precisato che i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro potrebbero non contenere la possibilità per i datori di ricorrere a tale tipo di contratto. Esso è invece escluso, a priori, in tutti i casi in cui:
Il dipendente, se previsto dal contratto, ha la facoltà di non rispondere alla "chiamata", oppure il contratto stesso può prevedere il relativo obbligo ma, in tal caso, il datore di lavoro è tenuto alla corresponsione di un'indennità di reperibilità pari al 20% della retribuzione, comprensiva di ratei e mensilità aggiuntive. Se, infine, il lavoratore non rispondesse alla "chiamata", in mancanza di una giusta causa, il datore di lavoro sarebbe legittimato a risolvere il contratto.
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