news.jpg
Il Contratto di Lavoro Intermittente PDF Stampa E-mail
Notizie - Flash News
Martedì 09 Settembre 2008 08:06

Con la manvora legislativa posta in essere all'inizio di quest'estate, è stato reintrodotto, a partire dal 25 Giugno 2008, il contratto di lavoro intermittente.

 

Tale tipo di contratto lavorativo consente una maggiore flessibilità per il datore di lavoro, poiché permette di chiamare il dipendente a svolgere la propria attività lavorativa in modo discontinuo. Esso può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato, senza bisogno, nel primo caso, di giustificare la scelta secondo una delle quattro ragioni previste dalla legge. E', inoltre, possibile prorogare il contratto senza alcun limite temporale, ma non è possibile applicare ad esso la normativa prevista per i contratti a tempo parziale.

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha precisato che i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro potrebbero non contenere la possibilità per i datori di ricorrere a tale tipo di contratto. Esso è invece escluso, a priori, in tutti i casi in cui:

  • viene stipulato per coprire le posizioni di dipendenti che esercitino il proprio diritto di sciopero;
  • viene stipulato per lo svolgimento delle medesime mansioni di dipendenti che sono stati licenziati nell'arco sei mesi precedenti;
  • viene stipulato per lo svolgimento delle medesime mansioni di dipendenti che sono soggetti ad una riduzione dell'orario lavorativo o ad una completa sospensione dell'attività;
  • viene stipulato da un'azienda che non abbia compiuto le opportune valutazioni dei rischi inerenti alla stessa.

Il dipendente, se previsto dal contratto, ha la facoltà di non rispondere alla "chiamata", oppure il contratto stesso può prevedere il relativo obbligo ma, in tal caso, il datore di lavoro è tenuto alla corresponsione di un'indennità di reperibilità pari al 20% della retribuzione, comprensiva di ratei e mensilità aggiuntive. Se, infine, il lavoratore non rispondesse alla "chiamata", in mancanza di una giusta causa, il datore di lavoro sarebbe legittimato a risolvere il contratto.