
| Trasferimento del Lavoratore ad Altre Mansioni |
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| Notizie - Flash News | |||
| Mercoledì 06 Agosto 2008 07:18 | |||
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La Corte di Cassazione con Sentenza N.16689 del 19 Giugno 2008 stabilisce che qualora venga accertato un comportamento da parte del datore di lavoro contrario a quanto espresso dal Codice Civile all'art. 2103, il giudice può emanare una pronuncia di adempimento che condanni lo stesso datore di lavoro a rimuovere gli effetti del suo provvedimento, considerato illegittimo. L'Art. 2103 c.c. prevede che il lavoratore venga adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti ad una categoria superiore a seguito di passaggio di livello, senza che venga diminuita la sua retribuzione. Qualora il lavoratore venga assegnato a mansioni superiori, egli dovrà percepire quanto previsto per l'attività svolta, e l'assegnazione diventa definitiva a meno che essa non fosse dovuta a sotituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto. Il trasferimento del lavoratore da un'unità produttiva ad un'altra dev'essere giustificato da ragioni tecniche, organizzative o produttive. Ogni patto contrario è nullo.
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