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Obbligo di Diligenza PDF Stampa E-mail
Notizie - Flash News
Martedì 05 Agosto 2008 12:43

La Corte di Cassazione con Sentenza N.13530 del 26 maggio 2008 ha stabilito che per ciò che riguarda la responsabilità contrattuale del lavoratore per i danni arrecati al bene che gli

è stato affidato per lo svolgimento della propria prestazione lavorativa, è a carico del datore di lavoro l'onere della prova del danno e del nesso di causalità con la condotta del lavoratore stesso.

Mentre è a carico del lavoratore l'onere della prova relativo all'adozione della diligenza richiesta e all'assenza di colpa.