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LE NOVITA' DEL RINNOVO DEL CCNL DEL SETTORE TERZIARIO PDF Stampa E-mail
Notizie - Flash News
Mercoledì 23 Luglio 2008 16:09


Il 17 Luglio 2008 è stato rinnovato il Contratto Collettivo nazionale del lavoro del settore terziario, scaduto nel Dicembre 2006. Il nuovo Contratto avrà validità fino al 31 Dicembre 2010.

Tale accordo comprende le seguenti novità:


1. E' stato previsto un incremento lordo medio, calcolato al quarto livello, di 150 euro fino al 31 Dicembre 2010.

L'aumento, non assorbibile, salvo clausola espressa di anticipo sui futuri aumenti contrattuali, decorre dal mese di Febbraio 2008.

Pertanto, gli importi e la decorrenza dell'incremento, calcolati al quarto livello sono:

  • 55 euro dal 1° Febbraio 2008
  • 21 euro dal 1° Dicembre 2008
  • 34 euro dal 1° Settembre 2009
  • 20 euro dal 1° Marzo 2010
  • 20 euro dal 1° Settembre 2010



E' stato previsto un importo pari a 252,24 euro per gli arretrati, calcolati al quarto livello, erogabili attraverso due tranche di 126,12 euro ciascuna, le quali verranno corrisposte rispettivamente con la retribuzione del mese di Luglio 2008 e del mese di Novembre 2008.

Per gli arretrati che sono di importo pari od inferiore a quello della prima tranche, essi verranno erogati in un'unica soluzione nel mese di Luglio 2008.

Gli arretrati verranno corrisposti solo ai lavoratori in forza alla data di rinnovo del CCNL.

L'importo di 252,24 euro è stato così determinato:


- euro 42,04 rappresentata dalla differenza tra l'importo della tranche di aumento (55,00) di febbraio 2008 e il valore dell'IVC (12,96) moltiplicato il periodo del 2008 antecedente la data di sottoscrizione (feb / giu + 14^ mensilità = 6 mesi).
Pertanto, gli arretrati spetteranno per intero solo a quei lavoratori ai quali non è stata corrisposta la erogazione unilateralmente determinata in occasione dello scorso mese di marzo, di 55 euro decorrenti dalla retribuzione del mese di aprile.
Gli importi arretrati non sono utili a nessun fine con la sola esclusione del calcolo delle mensilità supplementari e del TFR.



Di seguito, le tabelle degli aumenti retributivi e degli arretrati da corrispondere:





2. Per i quadri, l'indennità di funzione è stata aumentata, a partire da Luglio 2008, di un' importo pari a 70 euro mensili lordi, assorbibili al 50% da somme con medesima funzione.

3. Dal 1° Settembre 2009 il contributo da corrispondere al QUAS per l'iscrizione di ogni nuovo lavoratore, da parte del datore di lavoro, è aumentato di 38 euro; di pari aumento è anche il contributo annuo, a carico sempre del datore di lavoro, per ogni lavoratore iscritto; mentre il contributo annuo a carico dei lavoratori è aumentato di un' importo pari a 8 euro.

4. E' stata estesa anche agli apprendisti la cassa di assistenza sanitaria dell'EST, con contribuzione ridotta. Infatti, per tutto il periodo di apprendistato, il contributo a carico del datore di lavoro è pari al 1,05%, comprensivo della quota associativa, della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

5. E' stata prevista la possibilità, in materia di diritti sindacali, di sottoscrivere accordi per definire un monte ore di utilizzo delle ore di permesso per i dirigenti sindacali.

6. Per quel che concerne i contratti a tempo determinato, non bisogna più ricorrere al periodo di prova per le riassunzioni a termine successive, fatte per lo svolgimento delle stesse mansioni.

7. Le novità relative ai contratti di apprendistato prevedono, innanzitutto, che la percentuale di conferma degli apprendisti all'interno dell'azienda, per nuove assunzioni con questo tipo di contratto, sia pari all'80%.

Inoltre, sono stati estesi a tale categoria i trattamenti previsti per i lavoratori qualificati in materia di previdenza complementare, con una percentuale di costo pari all'1,05%.

I nuovi assunti potranno fruire dei permessi retribuiti, ad esclusione di quelli derivanti da ex festività, in misura pari al 50% per la seconda metà del periodo di apprendistato fino a raggiungere il 100% entro la fine dello stesso.

Infine, i percorsi formativi verranno uniformati secondo quanto previsto dal Protocollo Isfol del 2002.

8. Per i contratti a tempo parziale, il monte ore minimo settimanale è stato elevato a 18 ore, valido per le nuove assunzioni o i nuovi passaggi a orari part-time, per le imprese con più di 30 dipendenti.

9. Il monte ore massimo di lavoro straordinario è stato alzato a 250, mentre il periodo di riferimento per il calcolo delle 48 ore massime settimanali è pari a 6 mesi.

10. E' stata stabilita la possibilità di deroga all'obbligo delle 11 ore di riposo continuato tra una giornata e l'altra di lavoro. Queste devono comunque essere fruite nell'arco delle 24 ore ed è comunque garantito un riposo minimo continuato pari a 9 ore.

11. Per ciò che concerne il lavoro domenicale, esso viene compensato con una percentuale, maggioritaria, pari al 30% della quota oraria di retribuzione normale.

12. In materia di appalti, è stato stabilito l'obbligo di richiesta del DURC alle aziende appaltatrici ed è stata rinnovata la disciplina in materia di terziarizzazione delle attività di vendita. Infine, altri interventi sono stati fatti in materia di comporto per gravi patologie, di congedi per la formazione, di diritto allo studio, di promozione di iniziative per i lavoratori stranieri e di erogazione di buoni spesa e buoni vacanza.