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Reintegra del Posto di lavoro o Indennità Sostitutiva PDF Stampa E-mail
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Venerdì 11 Luglio 2008 07:49

La Corte di Cassazione, con Sentenza N. 10526 del 23 Aprile 2008 ha stabilito che la facoltà di opzione del lavoratore a favore dell'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto

di lavoro decorre o dall'invito da parte del datore di lavoro a riprendere l'attività lavorativa o dalla comunicazione del deposito della sentenza che contiene l'ordine di reintegra, a seconda che il primo preceda o segua il deposito, in modo tale da evitare una situazione di ambiguità qualora il datore di lavoro non provveda a richiamare il lavoratore al proprio posto.

L'esercizio della facoltà di opzione decade decorsi 30 giorni o dalla comunicazione del deposito della sentenza o dall'invito da parte del datore di lavoro a riprendere l'attività lavorativa, ma mentre in quest'ultimo caso la decadenza produce anche la risoluzione del rapporto di lavoro se il lavoratore non abbia ripreso l'attività, nel primo caso il lavoratore perde semplicemente la facoltà di opzione in favore dell'indennità sostitutiva, conservando comunque il diritto all'indennità di risarcimento e alla reintegra fino al decorso del termine per poter riprendere il lavoro.